Lavoro autonomo occasionale: nuovo obbligo di comunicazione preventiva. Attenzione alle sanzioni

Al fine di contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, la legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro introduce l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro, competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica. Per il mancato adempimento è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Nello specifico, l’obiettivo è di evitare l’abuso di tale tipologia contrattuale in particolari settori economici quale strumento per mascherare rapporti di lavoro subordinato e per ridurre il costo del lavoro.

Le novità introdotte dalla conversione in legge del decreto Fisco-Lavoro

La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro, in materia di sicurezza sul lavoro e ispezioni, introduce, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante SMS o posta elettronica.

La nuova disposizione richiama l’applicazione delle modalità operative di cui all’art. 15, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015.

Si tratta della modalità di comunicazione prevista per i lavoratori intermittenti, per i quali ad oggi si prevede la possibilità di effettuare la comunicazione:

1) On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it

2) Posta elettronica, anche non PEC. I

3) Sms;

4) App;

5) Fax all’ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.

Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva viene sanzionato in maniera rilevante: viene infatti prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.

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